Sono in molti gli italiani che, trovandosi improvvisamente senza posto di lavoro, non riescono a sostenere le rate del mutuo per l’acquisto della casa. E quando non c’è l’assicurazione rischio impiego a coprire le rate del finanziamento, i disagi non sono pochi. Chi si trova in difficoltà con i pagamenti può però ricorrere alla sospensione del mutuo.
Il mutuo può essere sospeso per un periodo massimo di 18 mesi, avvalendosi della garanzia fornita dal Fondo di Solidarietà istituito con la Legge n. 244/2007. Tale Fondo si impegna a pagare alla banca il tasso di interesse applicato al finanziamento, con l’esclusione della componente spread.
Possono accedere al Fondo solo i soggetti in possesso di determinati requisiti stabiliti dal Regolamento del Fondo di Solidarietà. L’accesso al plafond permette, ai titolari di un contratto di mutuo prima casa, di beneficiare della sospensione delle rate, nel caso in cui si verifichino situazioni di temporanea difficoltà economica che incidono negativamente sul budget familiare.
È possibile sospendere il pagamento del mutuo nel caso in cui il titolare del mutuo sia licenziato, venga a mancare, oppure sia affetto da gravi patologie. Tali soggetti possono quindi presentare la domanda di sospensione alla Consap, ente che gestisce il Fondo, che la inoltrerà poi alla banca erogatrice del mutuo. Perché sia valida la domanda va redatta sul modulo ufficiale, disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro e Consap SPA.