Atto di cessione del credito

Le parti dell’atto di cessione del credito: ceduto, cedente e cessionario

La Cessione del credito è il contratto attraverso il quale un imprenditore (cedente) cede il diritto di credito che vanta nei confronti di un cliente (ceduto) ad un soggetto terzo (cessionario), che si occupa di riscuotere il debito al posto del cedente.

Disciplinata dagli articoli 1260 e successivi del Codice Civile, la cessione del credito può essere a titolo gratuito o oneroso. Nella cessione a titolo gratuito, il cedente assicura l’esistenza del titolo di credito che intende trasferire, mentre in quella a titolo oneroso deve garantire che nessun altro possa rivendicarne la proprietà.

La garanzia dell’esistenza del credito nelle cessioni a titolo oneroso è rimessa alla volontà delle parti, che possono anche stabilirne l’assenza.

La forma del contratto di cessione di credito

Dal punto di vista formale, l’atto di cessione del credito è un contratto bilaterale ad efficacia reale, per il quale non è prevista una forma specifica. Il contratto è considerato valido con il solo consenso di creditore e cessionario, mentre non è necessario il benestare del debitore.

Perché il negozio abbia efficacia è necessaria però la notifica al cessionario, che una volta venuto a conoscenza del debitore e delle relative caratteristiche di solvibilità, dovrà dare consenso. Allo stesso tempo si dovrà mettere al corrente della cessione anche il soggetto ceduto. In caso di mancata notifica, al debitore che esegue la prestazione a favore del creditore originario (e non al cessionario) non potrà essere imputata alcuna responsabilità.

Per quanto riguarda il rischio di insolvenza da parte del debitore, il Codice Civile non prevede l’obbligo per il cedente di prestare garanzia sull’adempimento del debitore. Questa viene, infatti, definita nell’atto di cessione del credito, si parlerà quindi di cessione pro soluto se la garanzia non è prevista e di cessione pro solvendo in caso contrario.

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