Cessione del quinto in caso di licenziamento: cosa accade? La cessione del quinto permette di fronteggiare bisogni improvvisi legati alla vita di tutti i giorni. Rappresenta una tipologia di prestito garantito a tasso fisso e non prevede specifiche finalità. La cifra fornita può essere impiegata per l’acquisto di abitazioni, auto, viaggi o ristrutturazioni.
Per conseguire la cessione del quinto è necessario richiederla all’impresa dove è impiegato il dipendente. La cifra fornita non è finalizzata per acquisti particolati perché può essere utilizzata per qualunque finalità, senza nessuna giustificazione da inoltrare all’istituto erogatore.
Possiamo fruire di un importante vantaggio nell’eventualità di scelta di questa proposta, dato che la garanzia di restituzione del prestito è correlata alla presenza del lavoro stesso. Come avviene però il calcolo della cessione del quinto? Il procedimento è molto semplice, il rimborso del prestito è compiuto attraverso una trattenuta sullo stipendio, eseguita dal datore di lavoro.
Ma come comportarsi con la cessione del quinto in caso di licenziamento? Nell’eventualità di dimissioni o licenziamento il datore di lavoro è chiamato a trattenere qualunque somma già maturata dal dipendente. Ciò permette di fornire l’entità di denaro prevista alla banca, così da ridurre o estinguere il debito contratto.
Le cessioni del quinto devono disporre della garanzia dell’assicurazione sulla vita, così da tutelare la banca nel caso di decesso del contraente. Come ulteriore garanzia si può impiegare il trattamento di fine rapporto, da sfruttare a fronte di un potenziale licenziamento del dipendente.