Il factoring è un contratto mediante il quale un’azienda cede, in misura parziale o totale, i propri crediti a un’impresa (factor), che ne anticipa il pagamento. In questo modo un imprenditore che ha molti crediti da riscuotere, ottiene immediatamente la liquidità spettante.
Il factor invece, ossia il soggetto che ha preso in carico i crediti, provvede, dietro commissione, a gestire e riscuotere tali somme, fornendo al cedente una serie di servizi, tra cui la tenuta della contabilità.
La cessione dei crediti può avvenire pro soluto o pro solvendo. Nel primo caso il factor si assume il rischio di insolvenza da parte dei crediti ceduti, nel secondo invece il rischio è a carico dell’impresa cedente, alla quale, in caso di insolvenza il factor potrà chiedere la restituzione degli anticipi versati.
L’importo della commissione che il cedente corrisponde al factor è variabile in base all’eventuale assicurazione del credito e all’entità dei servizi forniti. È bene precisare però che la cessione dei crediti comporta, nella maggior parte dei casi, la concessione di un anticipo sulle somme da parte del factor, che diviene quindi finanziatore dell’impresa cliente.
Per questo motivo possono esercitare il factoring solo banche o intermediari finanziari abilitati, il cui oggetto sociale permetta l’esercizio di attività dì acquisto di crediti. I soggetti abilitati possono risultare cessionari soltanto di crediti pecuniari che scaturiti dall’esercizio dell’impresa in un arco di tempo non superiore ai 24 mesi dalla data di stipula della cessione.